I requisiti per l’installazione di impianti devono essere posseduti dal responsabile tecnico dell’impresa tra quelli indicati dal D.M. 37/2008 :
- diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta
- diploma o qualifica conseguita presso un istituto statale o legalmente riconosciuto al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari è di un anno
- titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari è di due anni
- prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di imprese abilitate nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1. I periodi di inserimento e le prestazioni lavorative di cui sopra possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari
- il titolare, i soci e i collaboratori familiari che hanno svolto l’attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di impresa abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per l’attività di installazione di impianti idrici e sanitari tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
Il responsabile tecnico deve essere immedesimato con l’impresa in una delle seguenti figure, e deve svolgere la sua funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa :
- titolare di un’impresa individuale
- socio/amministratore di società
- dipendente dell’impresa
- familiare (parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado) del titolare dell’impresa individuale
sezione menù : CCIAA – Registro Imprese
sottosezione menù : installazione di impianti DM 37/2008