Le società in nome collettivo ed in accomandita semplice posso essere sciolte senza ricorrere ad atto pubblico per diverse cause.
- a seguito di liquidazione decorsi due mesi dalla comunicazione ai soci del piano di riparto
- a seguito di liquidazione prima del decorso di due mesi dalla comunicazione ai soci del piano di riparto
- per decorso del termine in assenza di proroga tacita
- per mancata ricostituzione della pluralità dei soci decorso il termine di sei mesi
- per conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (con riferimento a tutte le attività in esso elencate)
In ognuna di queste fattispecie sarà necessario produrre delle specifiche dichiarazione da parte dei soci e/o amministratori.
Costo : € 255,00 comprensivo di diritti e bolli per la CCIAA. Necessario il dispositivo di firma digitale del socio amministratore o del liquidatore
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