Proroga del termine per la convocazione al 31 marzo 2021
Estesa l’efficacia delle norme per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti previste dal D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia). Lo prevede il D.L. n. 183/2020 (c.d. “Milleproroghe”) che proroga le disposizioni vigenti fino al 31 marzo 2021.
L’art. 106 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, è intervenuto sulle norme in materia di assemblee di società di natura commerciale (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e le mutue assicuratrici) e di enti di diversa natura, al fine di agevolarne lo svolgimento.
Le disposizioni si applicano dunque, oltre che alla società commerciali anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all’articolo 104 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice degli Enti del Terzo settore) e cioè diverse dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte negli appositi registri ; diversi dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L. n. 266/1991 ; diversi dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della L. n. 383/2000.
In particolare la disposizione ha introdotto la possibilità :
- di convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma e 2478-bis, del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie;
- di prevedere che il voto possa essere espresso, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, in via elettronica o per corrispondenza;
- di prevedere che l’assemblea si possa svolgere anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino necessariamente nel medesimo luogo.
Si stabilisce inoltre che :
- Le società a responsabilità limitata possono inoltre consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del Codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
- Le società con azioni quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante possono:
- designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, anche ove lo statuto disponga diversamente;
- prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del medesimo D.Lgs. n. 58/1998, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto (commi 4 e 5)
Queste disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021.