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Assemblee di Società ed Enti

Proroga del termine per la convocazione al 31 marzo 2021

Estesa l’efficacia delle norme per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti previste dal D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia). Lo prevede il D.L. n. 183/2020 (c.d. “Milleproroghe”) che proroga le disposizioni vigenti fino al 31 marzo 2021.

L’art. 106 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, è intervenuto sulle norme in materia di assemblee di società di natura commerciale (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e le mutue assicuratrici) e di enti di diversa natura, al fine di agevolarne lo svolgimento.

Le disposizioni si applicano dunque, oltre che alla società commerciali anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all’articolo 104 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice degli Enti del Terzo settore) e cioè diverse dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte negli appositi registri ; diversi dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L. n. 266/1991 ; diversi dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle  provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della L. n. 383/2000.

In particolare la disposizione ha introdotto la possibilità :

  • di convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma e 2478-bis, del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie;
  • di prevedere che il voto possa essere espresso, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, in via elettronica o per corrispondenza;
  • di prevedere che l’assemblea si possa svolgere anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino necessariamente nel medesimo luogo.

Si stabilisce inoltre che :

  • Le società a responsabilità limitata possono inoltre consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo  2479, quarto comma, del Codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
  • Le società con azioni quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante possono:
    • designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, anche ove lo statuto disponga diversamente;
    • prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del medesimo D.Lgs. n. 58/1998, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto (commi 4 e 5)

Queste disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

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Legge di Bilancio 2021

L. N. 178/2020 – Ulteriori misure a sostegno delle imprese

Il comma 266 sostituisce integralmente l’articolo 6 del decreto legge n. 23 del 2020, ampliandone l’ambito di applicazione.

Il primo comma conferma la sostanza del citato articolo 6 e disapplica gli obblighi previsti dal Codice civile per le società di capitali in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, specificando che non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale.

Gli ulteriori commi inseriti nell’articolo 6 del decreto legge n. 23 del 2020 integrano tale previsione, specificando che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo bensì il quinto esercizio successivo.

Nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale l’assemblea è comunque convocata senza indugio dagli amministratori, ed in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonchè delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

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Diritto Annuale

IMPORTI CCIAA – 2021

Il Ministero dello sviluppo economico, con Nota del 22 dicembre 2020 – Prot. 286980, ha confermato anche per l’anno 2021 gli importi dell’anno precedente.

Il versamento del diritto annuale dovrà essere effettuato, in caso di nuova iscrizione, al momento della presentazione della domanda con addebito automatico nel caso di pratica telematica, oppure entro i trenta giorni successivi tramite modello F24 oppure infne on-line tramite il servizio PagoPA.

In tutti gli altri casi il termine di pagamento del diritto camerale coincide di norma con il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Le imprese che trasferiscono invece la sede da una provincia ad un’altra, sono tenute al pagamento del diritto annuale alla CCIAA in cui risultavano iscritte alla data del primo gennaio dell’anno di riferimento.

Si rammenta che il mancato pagamento del diritto annuale impedisce il rilascio di certificati del Registro Imprese

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PMI Innovative

La certificazione di bilancio – Soggetti incaricati

Ai fini della iscrizione e della permanenza nella sezione speciale del Registro imprese, la richiesta certificazione di bilancio può essere ottenuta nelle forme previste dall’art. 2409 bis c.c., e dunque o nominando un revisore persona fisica o una società di revisione, oppure se previsto affidando tale funzione ad un collegio sindacale.

Nel caso in cui le funzioni di revisione siano espletate da un collegio sindacale, con redazione della certificazione del bilancio, è dunque ammessa la possibilità di iscrizione nella sezione speciale PMI innovative anche senza l’esplicita nomina di un revisore persona fisica o di una società di revisione.

Nella domanda di prima iscrizione così come nelle conferme degli anni successivi sarà pertanto necessario che l’approvazione del bilancio sia accompagnata da una relazione del collegio sindacale che affermi di aver svolto sia le funzioni previste dagli articoli 2403 e seg. c.c., sia quelle previste dall’art. 2409-bis, e che tale relazione sia redatta in conformità alle previsioni dell’art.14 del D.Lgs. n.39/2010.

La certificazione di bilancio è elemento essenziale ai fini dell’iscrizione della PMI innovativa nella sezione speciale del Registro imprese e conseguentemente per l’ottenimento del regime agevolato, e deve permanere per tutta la durata dell’iscrizione stessa.

Va pertanto sempre presentata in allegato al deposito del bilancio.

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Enti del Terzo Settore

Disposta la quarta proroga del termine per l’adeguamento degli statuti

L. n.159/2020 : differisce al 31 marzo 2021 il termine per gli Enti del Terzo settore per l’adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore (con facoltà di modifica statutaria mediante procedimento semplificato) : organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); organizzazioni di volontariato (ODV); associazioni di promozione sociale (ASP).

Analoga specifica previsione è dettata per le imprese sociali.

Il termine era in precedenza fissato al 31 ottobre 2020.

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Enti Terzo Settore

proroga al 31 marzo 2021 per l’adeguamento degli statuti

Quarto rinvio del termine per l’adeguamento degli statuti sociali degli Enti del Terzo settore.

In sede di conversione del D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, all’articolo 1 commi 4-novies e 4-decies, intervenendo sia sul comma 2 dell’art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017, che sull’articolo 17 comma 3 del D.Lgs. n. 112/2017, si dispone la proroga dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021.

Pertanto le Organizzazioni di volontariato (OdV), le Associazioni di Promozione social (APS) e le ONLUS iscritte nei rispettivi registri avranno tempo fino al 31 marzo 2021 per modificare il loro statuto e aggiornarlo alla Riforma del Terzo settore. 

Le altre associazioni non in possesso di una delle tre qualifiche menzionate e quindi non iscritte nei relativi registri non hanno alcun termine per adeguare lo statuto alla Riforma.

Le imprese sociali possono modificare il proprio statuto entro lo stesso termine del 31 marzo 2021 con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. 

Non sembra sia interessato alla proroga il termine per l’approvazione del bilanci per gli Enti citati, il cui termine è stato rinviato al 31 ottobre 2020 dall’art. 35 del decreto Cura Italia.

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Start Up Innovative

cancellazione dalla sezione speciale e reiscrizione

Con la cancellazione dalla sezione speciale start-up eseguita d’ufficio con determina del Conservatore per mancata attestazione del mantenimento dei requisiti, la società cancellata esaurisce il periodo di permanenza nella sezione speciale alla stessa riferibile.

La reiscrizione costituisce a tutti gli effetti una nuova iscrizione, e non un prolungamento di quella precedente.

Lo ha chiarito il Ministero dello Sviluppo Economico con la nota del 10 novembre 2020 Prot. 25767, emanata in risposta ad un quesito posto dalla Camera di Commercio di Bolzano in merito al prolungamento dell’iscrizione di una start-up innovativa che, a seguito della cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale ha chiesto, ai sensi dell’art. 38, comma 5, del DL 34/2020, di essere re-iscritta.

La società, che era stata cancellata d’ufficio con determina del Conservatore per mancato deposito dell’attestazione del mantenimento dei requisiti, aveva presentato nuovamente la domanda di iscrizione nella sezione speciale ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.L. n. 34/2020, al fine di continuare a beneficiare del prolungamento di altri dodici mesi del termine di permanenza in una sezione speciale previsto dalla norma stessa.

La norma ha determinato, a causa della sua estrema sinteticità, notevoli incertezze interpretative, non fissando un termine a partire dal quale essa trova applicazione.

Secondo il Ministero, alla disposizione può essere data una duplice interpretazione :

a) si tratta di una proroga del termine del tutto eccezionale e quindi applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto), per le quali pertanto sarebbe consentito un termine di permanenza eccezionale di altri 12 mesi in sezione speciale;

b) si tratta di dilatamento del termine di permanenza nella sezione speciale a regime.

Nel primo caso le imprese iscritte in sezione speciale avrebbero diritto ad una eccezionale permanenza di ulteriori dodici mesi, nel secondo il termine sarebbe di settantadue anziché sessanta mesi.

Secondo il Ministero, alla luce del contesto per il quale è stata emanata la norma (ridurre quanto possibile «l’impatto negativo dell’epidemia per il 2020 su tutto il settore delle startup), una lettura possibile potrebbe essere indirizzata nel senso di considerare l’ampliamento del periodo di permanenza in sezione speciale limitatamente al periodo di crisi epidemica. Pertanto le startup iscritte alla sezione speciale del Registro alla data del 19 maggio 2020 sono le sole che possono rientrare nel regime di dilatazione del termine a settantadue mesi.

Tornando al caso prospettato, la reiscrizione richiesta dalla società cancellata d’ufficio dalla sezione speciale – che si appella a tale disposizione per usufruire di un ulteriore periodo di 12 mesi – costituisce a tutti gli effetti una nuova iscrizione e non un prolungamento di quella precedente, a cui non può essere applicata l’indicazione prospettata dalla circolare n. 3724/C/2020.

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Ente non commerciale

Possibile detenere partecipazioni in una società di capitali

Rif. : Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 481 del 19 ottobre 2020.

Un ente non commerciale può, in via generale, detenere una partecipazione anche totalitaria, in società di capitali, a condizione che la detenzione della partecipazione societaria venga gestita con modalità operative e gestionali diverse da quelle tipiche dell’attività commerciale.

Il ruolo effettivamente svolto dall’ente non commerciale deve sostanziarsi in una gestione statico-conservativa delle partecipazioni, in cui l’impiego delle risorse patrimoniali deve essere finalizzato alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali.

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Enti del Terzo Settore

Possibile la nomina di un organo amministrativo monocratico

Anche gli enti del Terzo settore possono prevedere nel proprio assetto organizzativo un organo di amministrazione a composizione monocratica, a condizione che si tratti di una soluzione in linea con la natura dell’ente e con i rapporti intercorrenti tra organi sociali.

Questa è la soluzione prospetta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Nota n. 9313 del 16 settembre 2020.

All’interno del perimetro del Terzo Settore, in linea con la struttura del Codice, possono essere individuate varie tipologie di enti, ognuna con proprie specifiche caratteristiche.

Tale struttura flessibile, oltre a consentire l’evoluzione successiva degli enti verso assetti organizzativi diversi da quelli iniziali, sembra non precludere al momento la futura emersione di soggetti aventi struttura e caratteristiche attualmente non conosciuti, in linea con le peculiarità di un settore estremamente vitale e mutevole sulla base del sorgere dei nuovi bisogni sociali.

In caso di Associazione in linea generale, precisa il Ministero, sarà preferibile un organo collegiale che rispecchi le peculiarità di tale forma giuridica (carattere aperto, democraticità interna).

Diversamente nelle Fondazioni potrebbe ammettersi anche la nomina di un amministratore unico, considerato che tale organo avrebbe fondamentalmente il compito di gestire il patrimonio in conformità con la volontà dei fondatori, rimanendo soggetto alla vigilanza dell’organo di controllo interno e della competente Autorità Governativa.

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Startup innovative

possibile attestare i requisiti con ravvedimento operoso

Il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 1/V del 10 settembre 2020 recante chiarimenti circa il mancato deposito della attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle Startup e delle PMI innovative, chiarisce che il mancato deposito della attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle startup e delle PMI innovative può essere sanato eccezionalmente con l’applicazione del principio del cd ravvedimento operoso.

Al fine di incentivare l’ecosistema delle Startup e PMI, il Ministero invita pertanto le Camere di Commercio a inviare una PEC di recall a tutte le Startup e PMI iscritte nella sezione speciale con invito alle stesse a trasmettere tardivamente ed entro brevissimo termine l’attestazione del mantenimento dei requisiti.

Solo dopo la scadenza del termine assegnato, presunta e ritenuta la volontà della società di non confermare i requisiti, gli Uffici potranno procedere alla cancellazione secondo le nuove regole dettate dal richiamato D.L. 76/2020.

Il ravvedimento operoso non esclude l’applicazione della sanzione pecuniaria per omissione “di eseguire nei termini prescritti, […] depositi presso il registro delle imprese”.