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Start-Up Innovative costituite digitalmente

prevista sanatoria

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 2643/2021 che ha ritenuto illegittimo il decreto ministeriale del 17 febbraio 2016, che consente la costituzione di Start-up innovative senza preventivo atto pubblico notarile, era necessario intervenire per trovare una soluzione per tutte quelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, redatte secondo le disposizioni dettate dal citato decreto.
Con l’articolo 39-septies rubricato “Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative”, inserito nell’iter di conversione del D.L. n. 77/2021 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) ed approvato dalla Camera dei Deputati in data 23 luglio 2021, è stata prevista una sanatoria.
In particolare il comma 1 dell’art. 39-septies stabilisce che gli atti costitutivi, gli statuti e le successive modificazioni delle società start-up innovative :

  • costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata,
  • depositati presso l’ufficio del Registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all’atto pubblico

restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l’iscrizione nel Registro delle imprese.

Con il comma 2 dello stesso articolo si specifica che fino all’adozione delle nuove misure concernenti l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, deliberate dalle società dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di cui si tratta, si applica la disciplina di cui all’articolo 2480 del Codice civile ossia :

  • le modificazioni dell’atto costitutivo sono deliberate dall’assemblea dei soci a norma dell’articolo 2479-bis C.C.,
  • il verbale è redatto da notaio e si applica l’articolo 2436 C.C..

Con il comma 3 dello stesso articolo si precisa che il compenso per l’attività notarile concernente gli atti deliberati ai sensi del comma 2 è determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla
lettera B) della tabella D – Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012 n. 140 (da 600,00 a 4.000,00 euro).

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Rifiuti da materiali metallici

Istituito il Registro per le Imprese di raccolta e trasporto

Il Comitato nazionale Gestori ambientali ha istituito, con Delibera n. 4 del 3 giugno 2021, il Registro delle Imprese che svolgono attività di raccolta e
trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero.
L’iscrizione al Registro consente alle imprese italiane ed estere di esercitare l’attività di trasporto nel rispetto della normativa nazionale e internazionale sull’autotrasporto di merci.
Il registro è articolato in classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati.
L’iscrizione al Registro avviene d’ ufficio :

  • per le imprese già iscritte all’Albo con procedura ordinaria per la raccolta e il trasporto dei rifiuti non pericolosi, destinati alle attività di recupero, individuati all’articolo 3 della delibera in commento (R4, R11, R12, R13 indicate nell’allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006);
  • per le imprese iscritte alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti) : in questo caso l’iscrizione d’ufficio è limitata al solo esercizio del trasporto transfrontaliero.

In vigore dal 1° Settembre 2021.

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Smart Money

9,5 milioni di euro per le startup innovative

Il Ministero dello sviluppo economico rende noto che a partire dal 24 giugno 2021 le startup innovative potranno richiedere l’incentivo Smart Money che prevede un contributo a fondo perduto per l’acquisto di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.
Il Ministero mette a disposizione 9,5 milioni di euro per sostenere le spese connesse alla realizzazione di un piano di attività e di sviluppo, nonchè favorire investimenti nel capitale di rischio delle startup innovative.
Previste due forme di intervento a sostegno delle startup innovative:

  • Contributi a fondo perduto per l’acquisto di servizi forniti dalla rete di incubatori, acceleratori e altri enti abilitati;
  • Investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative.

Per la prima forma d’intervento, l’agevolazione prevede un contributo a fondo perduto per un importo massimo di 10.000,00 euro che può coprire fino all’80 % delle spese ammissibili.
Il contributo è riconosciuto ai sensi del c.d. de minimis e nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE n. 1407/2013, ai sensi del quale l’aiuto massimo concedibile per ciascuna impresa unica non può superare l’importo di 200.000,00 euro in tre anni.
Per la seconda linea di intervento è previsto un contributo a fondo perduto pari al 100 % dell’investimento nel capitale di rischio, nel limite complessivo di 30.000,00 euro.
Le domande vanno presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma web di Invitalia, a partire dalle ore 12 del 24 giugno 2021.

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Diritto Annuale 2021

pagamento entro il 30 giugno

Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno e le società con proroga di bilancio e/o con esercizio non coincidente con l’anno solare, il pagamento deve
essere effettuato entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito, ovvero:
– entro il 30 giugno 2021, senza alcuna maggiorazione;
– entro il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Le nuove imprese, le unità locali e i soggetti R.E.A. iscritti nel corso dell’anno 2021 sono tenuti al pagamento del diritto annuale al momento del deposito della domanda o nei successi trenta giorni tramite versamento con modello F24.
Riguardo gli importi il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 12 marzo 2020, ha autorizzato – per il triennio 2020-2022 – l’incremento del 20 % degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a 82 Camere di Commercio.

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Società cancellate dal Registro Imprese

deposito dei libri sociali ed accesso alla consultazione

Il Ministero dello sviluppo economico ha risposto ad uno studio professionale che ha chiesto di sapere se un liquidatore di una Srl che si è dichiarato custode dei relativi libri sociali dopo la chiusura della liquidazione senza procedere al deposito presso la competente Camera di Commercio sia o meno obbligato a rendere visibili i medesimi a chiunque ne faccia richiesta.

Il Ministero con nota del 13 aprile 2021 prot. n. 106345 ricorda che la prassi di consentire la conservazione dei libri sociali di una società cessata in luoghi e presso soggetti diversi dall’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente è stata indicata dallo stesso Ministero come incompatibile con il vigente quadro normativo, ammettendo tuttavia che restano situazioni discendenti dalla prassi precedentemente in uso.

In tali casi rimane ovviamente intatto il diritto da parte di un terzo interessato ad accedere alla consultazione dei libri sociali presso il soggetto risultante dalla visura camerale, secondo modalità da concordarsi, ma tali in ogni caso, da non costituire ostacolo all’esplicazione di un diritto espressamente previsto da una norma di legge.

Eventuali problematiche che potrebbero sorgere vanno comunque segnalate sia alla Camera di Commercio competente sia allo stesso Ministero.

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Registro Imprese e REA

Modifica delle specifiche tecniche per la presentazione delle domande

E’ stato pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico il decreto direttoriale 14 aprile 2021 recante l’approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del Registro delle Imprese per via telematica o su supporto informatico, di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013 e come poi modificato dal decreto ministeriale dell’8 ottobre 2020.

In particolare il decreto apporta integrazioni alle specifiche tecniche in essere con riguardo:

  • alle modifiche codici CAP di taluni comuni;
  • all’adeguamento della disciplina relativa alle startup ed incubatori certificati;
  • all’aggiornamento per nuovi codici organi societari e cariche nell’impresa;
  • all’adeguamento della disciplina relativa ai codici fiscali delle società straniere;
  • all’aggiornamento autorizzazioni bolli virtuali.

Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia a decorrere dal 27 aprile 2021.

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Enti del Terzo Settore

Anche le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (APS) e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) potranno riunire le assemblee per le modifiche statutarie o per l’approvazione del bilancio con mezzi di telecomunicazione fino al 31 luglio 2021.

In considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria, le agevolazioni previste dall’art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, vengono estese anche a tali categorie di enti, prima esclusi.

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Diritto annuale 2021

Il Ministero dello sviluppo economico, con Nota del 22 dicembre 2020 – Prot. 286980 si è limitato a confermare anche per l’anno 2021 gli importi
dell’anno precedente.
Si rammenta che il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato con decreto del 12 marzo 2020 per il triennio 2020 – 2022, l’incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a 82 Camere di Commercio, che con apposite delibere consiliari hanno disposto
il finanziamento di appositi programmi e progetti.
Le Camere di commercio interessate sono tenute entro il 30 giugno 2021 ad inviare per il tramite di Unioncamere alla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico, un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati, allegando allo stesso la rendicontazione delle risorse derivanti dall’incremento del diritto annuale per l’anno 2020.

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Scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo

Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

L’eventuale accertamento anticipato della causa di scioglimento rispetto al termine indicato al comma 2 dell’art. 6 del D.L. n. 23/2020 (convertito dalla L. n. 40/2020), come successivamente sostituito dall’art. 1 comma 266 della L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ad opera degli amministratori, potrà avvenire solo previo consenso implicito od esplicito dell’assemblea stessa, da richiamarsi nell’atto di accertamento medesimo.

Lo sostiene il Ministero dello Sviluppo Economico, nella lettera-circolare Prot. n. 26890 del 29 gennaio 2021, con la quale – rispondendo ad un quesito sollevato da una Camera di Commercio – fornisce chiarimenti sulla sospensione operatività ex art. 6 del D.L. n. 23/2020 relativo alla cause di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2484, n. 4, C.C.), avvenute nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020.

Tale finestra si riferisce al periodo all’interno del quale non operano le prescrizioni di cui all’art. 2483-ter C.C. e non riguarda l’esercizio cui le perdite si riferiscono che deve essere anteriore al 31 dicembre 2020 e che, quindi, anche le perdite relative all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 rientrano nella previsione del citato articolo 6 del D.L. n. 23/2020, con conseguente disapplicazione dell’art. 2482-ter.

Secondo quanto disposto dall’articolo 2485 del Codice civile – fa osservare il Ministero – sia l’accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento che la richiesta di iscrizione della relativa dichiarazione presso il Registro delle imprese spetta agli amministratori della società.

Nel contempo, la nuova formulazione del citato art. 6 del D.L. n. 23/2020, prevede al comma 3 che l’assemblea convocata dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, possa deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L’assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Dunque, la decisione di rinvio che rende temporaneamente non operativa la causa di scioglimento ex art. 2484 comma 4, spetta all’assemblea.

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Accesso ai servizi digitali

Dal 28 febbraio 2021 solo con SPID, CIE o CNS

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con circolare n. 3 del 9 febbraio 2021 ricorda che entro il 28 febbraio 2021 tutti i servizi digitali della Pubblica Amministrazione dovranno essere fruibili esclusivamente tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta d’identità elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

A partire da tale data è fatto divieto alla Amministrazione di rilasciare o rinnovare  credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

Per facilitare l’utilizzo della Carta d’identità elettronica (CIE), quale strumento sicuro di accesso ai servizi digitali, è stato predisposto per le Pubbliche Amministrazioni il modulo per l’adesione, reperibile sul portale Carta d’identità elettronica.