D.L. N. 76/2020
L’articolo 40 detta disposizioni semplificative in merito alle procedure di cancellazione dal Registro delle Imprese e dall’Albo delle enti cooperativi.
Il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247, dall’art. 2490 ultimo comma del Codice civile, nonchè ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro imprese, è disposto con determinazione del Conservatore.
Nell’ipotesi della cancellazione delle società di persone, il Conservatore verifica tramite accesso alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale (comma 1).
Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l’inattività e l’omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:
- il permanere dell’iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire;
- l’omessa presentazione all’ufficio del Registro delle Imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata (comma 2).
Il Conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione nel Registro delle Imprese (comma 3), e comunica l’avvenuta iscrizione agli amministratori risultanti, i quali hanno 60 giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge (comma 4).
A seguito della presentazione della formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, il Conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione nel Registro delle Imprese.
In caso contrario, decorso il termine il Conservatore verificata altresì l’eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal Registro medesimo (comma 5).
Ogni determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione (comma 6).
Contro la determinazione del Conservatore l’interessato può ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Giudice del Registro delle Imprese (comma 7).
Le determinazioni del Conservatore non opposte, le decisioni del Giudice del registro adottate ai sensi dell’articolo 2189 del Codice civile e le sentenze del Tribunale in caso di ricorso ai sensi del successivo articolo 2192, sono iscritte nel Registro delle Imprese con comunicazione unica d’ufficio, al fine della trasmissione immediata ad Agenzia delle Entrate lNPS ed lNAIL, ed agli altri enti collegati (comma 8).
Con il comma 9 viene disposta la modifica del comma 16 dell’art. 25 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, nel quale si stabilisce che entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti previsti ai commi 2 e 5 o dal mancato deposito della dichiarazione di possesso degli stessi, la start-up innovativa o l’incubatore certificato vengono cancellati dalla sezione speciale del Registro delle Imprese con provvedimento del Conservatore, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese.
Analogamente, viene disposta la modifica del comma 7 dell’articolo 4 del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015, nel quale si stabilisce che entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti o dal mancato deposito della dichiarazione di possesso degli stessi, le PMI innovative vengono cancellate dalla sezione speciale del Registro delle Imprese con provvedimento del Conservatore, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese.
In entrambi i casi è comunque garantito il diritto di ricorso al Giudice del Registro contro il provvedimento adottato, ai sensi dell’articolo 2189 comma 3 del Codice civile (comma 10).
È previsto lo scioglimento senza nomina del liquidatore degli enti cooperativi che non depositano i bilanci di esercizio da oltre 5 anni, qualora non risulti l’esistenza di valori patrimoniali immobiliari.
A tal fine viene modificato l’articolo 223-septiesdecies delle Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie, con l’aggiunta del seguente comma: “Ai fini dello scioglimento e cancellazione ai sensi del comma 1, l’ente di cui all’articolo 7 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 trasmette all’autorità di vigilanza, alla chiusura di ogni semestre solare, l’elenco degli enti cooperativi anche in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni. L’autorità di vigilanza verifica l’assenza di valori patrimoniali immobiliari mediante apposita indagine massiva nei pubblici registri, in attuazione delle convenzioni che devono essere all’uopo stipulate con le competenti autorità detentrici dei registri predetti” (comma 11).
Allo stato attuale, lo scioglimento viene adottato con provvedimento dell’autorità di vigilanza da iscriversi nel Registro delle Imprese, pubblicato preventivamente sulla Gazzetta Ufficiale.
Avverso il decreto in parola, nel termine perentorio di 30 giorni dalla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all’autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.
Con una modifica all’articolo 5 della L. n. 400 del 17 luglio 1975, mediante l’aggiunta del comma 1-bis, si dispone inoltre che l’autorità di vigilanza dovrà trasmettere il decreto di cancellazione all’indirizzo PEC della Conservatoria competente per territorio, che provvede senza indugio alla cancellazione dei gravami, delle trascrizioni e delle domande in quello indicate (comma 12).