Dal 2008 è possibile la redazione e la trasmissione degli atti di cessione quote di SRL e SRLS al Registro delle Imprese senza atto notarile.
L’art. 36 comma 1-bis del D.L. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella legge 133 del 6 agosto 2008, ha infatti introdotto una nuova forma di trasferimento delle quote sociali delle società a responsabilità limitata.
In alternativa a quella affidata ai notai, l’atto può essere effettuato dagli iscritti nella sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili.
L’atto deve essere firmato digitalmente da tutte le parti e trasmesso entro 20 giorni all’Agenzia delle Entrate per la sua registrazione.
La data dell’atto coinciderà con la data di apposizione della firma digitale e della marca temporale da parte del professionista incaricato.
Deve poi essere trasmesso entro 30 giorni dalla data di stipula al Registro delle Imprese competente in base alle sede della Società.
Tutte le parti cedenti e cessionarie devono dunque essere munite del dispositivo di firma digitale.
Costo : € 700,00 per un atto con un cedente ed un cessionario e comprensivo di costi per registrazione A.E. e deposito CCIAA.
Il costo sopra indicato è soggetto a variazioni in conseguenza del numero di cedenti e cessionari presenti e del numero di passaggi di quote effettuati nello stesso atto.
L’Agenzia delle Entrate richiede infatti il versamento di una tassa di registro pari ad € 200.00 per ogni singolo passaggio di quote presente nello stesso atto, oltre ad una marca da bollo una tantum pari ad € 15,00 .
Per ulteriori adempimenti conseguenti all’atto di cessione quote, visita la sezione socio unico.
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