Agente di commercio è chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.
La disciplina dell’attività di agente e di rappresentante di commercio ha avuto nel tempo una evoluzione costante, ed è oggi infine regolata dal D.Lgs. 15 febbraio 1999 n. 65
Per essere abilitato allo svolgimento dell’attività è necessario possedere determinati requisiti e dare inizio all’attività presentando una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con la quale si autocertifica il possesso dei requisiti previsti dalla norma vigente.
La SCIA deve essere presentata presso la Camera di Commercio ove si intende esercitare l’attività.
In caso di SCIA richiesta da società, l’oggetto sociale presente nell’atto costitutivo deve prevedere l’attività di agenzia/rappresentanza.
Tutti i legali rappresentanti, preposti se nominati e tutti coloro che svolgono l’attività di agenzia e rappresentanza devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti.
L’attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della SCIA al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza.
La data di inizio attività denunciata deve infatti coincidere con la data di invio della pratica telematica.
E’ necessario il dispositivo di firma digitale del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale.
Alcune CCIAA richiedono inoltre la presentazione di un contratto di mandato o agenzia.
Costo :
- € 138,00 comprensivo di diritti per la CCIAA in caso di Società con attività svolta nella Sede.
- nel caso di Ditta Individuale i costi variano a seconda che si debba iscrivere la Ditta con contestuale inizio attività, che si debba dichiarare l’inizio attività per una Ditta già iscritta come inattiva, oppure che si debba modificare l’attività di una Ditta già iscritta come attiva.
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