In alcune delle fattispecie previste dall’art.2484 codice civile è possibile mettere in scioglimento e liquidazione una società attraverso una procedura semplificata, senza dunque la necessità di effettuare un verbale presso un notaio.
L’art.2484 cod.civ. prevede lo scioglimento per :
- decorso del termine (Comma 1)
- si tratta di una causa oggettiva che si verifica il giorno in cui lo Statuto fissa il termine del contratto sociale.
- conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (Comma 2)
- è possibile avvalersi del comma 2 solo in presenza di oggetti sociali non generici ma piuttosto specifici e definiti (monoattività), perchè l’avvenuto conseguimento o l’impossibilità di conseguimento deve potersi riferire a tutte le attività previste dall’oggetto sociale, ed inoltre l’impossibilità non può fare riferimento alla mera anti economicità.
- impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’Assemblea (Comma 3)
- devono essere situazioni non temporanee e non superabili.
- riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (Comma 4)
Se la società viene a trovarsi in questa situazione è possibile adottare la procedura semplificata, per la quale sono necessari due distinti depositi :
- della determina dell’organo amministrativo che accerta il verificarsi della causa di scioglimento e convoca l’assemblea
- per alcune CCIAA deve essere preceduta da una assemblea che non delibera la riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite ed il suo aumento ad una cifra superiore a detto minimo, oppure in caso di assemblea deserta
- del verbale di assemblea ordinaria che preso atto di tale situazione delibera la messa in scioglimento e la nomina del liquidatore.
Costo : € 263,00 comprensivo di diritti e bolli per la CCIAA. Necessaria la firma digitale del legale rappresentante. Alcune CCIAA accettano il deposito della sola determina tramite copia del documento del legale rappresentante e procura firmata.
sezione menù : CCIAA – Registro Imprese