D.L. N. 76/2020
L’articolo 37 introduce modifiche atte a favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti fra Amministrazione, imprese e professionisti.
Nelle modifiche introdotte non si parla più di iscrizione del “proprio indirizzo di posta elettronica certificata” ma del “proprio domicilio digitale”.
Le modifiche introdotte riguardano sia le imprese costituite in forma societaria che quelle in forma di impresa individuale e sia i professionisti iscritti in albo od elenchi.
Introdotte sanzioni pesanti a carico di coloro che non adempiono in merito alla comunicazione del proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese.
Nel dettaglio, l’articolo 37 apporta modifiche ai commi 6, 6-bis, 7 e 7-bis dell’articolo 16 del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009, stabilendo :
- le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale di cui all’articolo 1 comma 1 lettera n -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e non più il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
- entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese già costituite in forma societaria dovranno comunicare al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale, a meno che non abbiano già provveduto
- l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria
- l’ufficio del Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di una impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale
- fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, le imprese costituite in forma societaria che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle Imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile in misura raddoppiata. L’ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all’erogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza (comma 6-bis).
- il Conservatore dell’ufficio del Registro delle Imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo chiede alla società di provvedere alla indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6 -bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del registro di cui all’articolo 2189 del Codice civile (comma 6-ter).
- i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale di cui all’articolo 1 comma 1,lettera n -ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005 n. 82. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale. I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, comunicano il proprio domicilio digitale al Ministero dell’economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro (comma 7).
- il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere entro trenta giorn, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi (comma 7-bis)
La sostituzione del comma 2 dell’articolo 5 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, stabilisce che l’ufficio del Registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di una impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale.
Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato all’ufficio del Registro delle Imprese competente il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020.
Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all’ipotesi della prima iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle Imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2194 del codice civile in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del Registro delle Imprese.
Il Conservatore che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all’imprenditore di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni.
Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle Imprese.
Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del registro di cui all’articolo 2189 del Codice civile.
L’ufficio del Registro delle Imprese, contestualmente all’erogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A. in conformità alle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente.
I costi sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza.
L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.