pagamento entro il 30 giugno
Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno e le società con proroga di bilancio e/o con esercizio non coincidente con l’anno solare, il pagamento deve
essere effettuato entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito, ovvero:
– entro il 30 giugno 2021, senza alcuna maggiorazione;
– entro il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Le nuove imprese, le unità locali e i soggetti R.E.A. iscritti nel corso dell’anno 2021 sono tenuti al pagamento del diritto annuale al momento del deposito della domanda o nei successi trenta giorni tramite versamento con modello F24.
Riguardo gli importi il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 12 marzo 2020, ha autorizzato – per il triennio 2020-2022 – l’incremento del 20 % degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a 82 Camere di Commercio.