Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico
L’eventuale accertamento anticipato della causa di scioglimento rispetto al termine indicato al comma 2 dell’art. 6 del D.L. n. 23/2020 (convertito dalla L. n. 40/2020), come successivamente sostituito dall’art. 1 comma 266 della L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ad opera degli amministratori, potrà avvenire solo previo consenso implicito od esplicito dell’assemblea stessa, da richiamarsi nell’atto di accertamento medesimo.
Lo sostiene il Ministero dello Sviluppo Economico, nella lettera-circolare Prot. n. 26890 del 29 gennaio 2021, con la quale – rispondendo ad un quesito sollevato da una Camera di Commercio – fornisce chiarimenti sulla sospensione operatività ex art. 6 del D.L. n. 23/2020 relativo alla cause di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2484, n. 4, C.C.), avvenute nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020.
Tale finestra si riferisce al periodo all’interno del quale non operano le prescrizioni di cui all’art. 2483-ter C.C. e non riguarda l’esercizio cui le perdite si riferiscono che deve essere anteriore al 31 dicembre 2020 e che, quindi, anche le perdite relative all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 rientrano nella previsione del citato articolo 6 del D.L. n. 23/2020, con conseguente disapplicazione dell’art. 2482-ter.
Secondo quanto disposto dall’articolo 2485 del Codice civile – fa osservare il Ministero – sia l’accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento che la richiesta di iscrizione della relativa dichiarazione presso il Registro delle imprese spetta agli amministratori della società.
Nel contempo, la nuova formulazione del citato art. 6 del D.L. n. 23/2020, prevede al comma 3 che l’assemblea convocata dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, possa deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L’assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Dunque, la decisione di rinvio che rende temporaneamente non operativa la causa di scioglimento ex art. 2484 comma 4, spetta all’assemblea.