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Assemblee di Società ed Enti

Proroga del termine per la convocazione al 31 marzo 2021

Estesa l’efficacia delle norme per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti previste dal D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia). Lo prevede il D.L. n. 183/2020 (c.d. “Milleproroghe”) che proroga le disposizioni vigenti fino al 31 marzo 2021.

L’art. 106 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, è intervenuto sulle norme in materia di assemblee di società di natura commerciale (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e le mutue assicuratrici) e di enti di diversa natura, al fine di agevolarne lo svolgimento.

Le disposizioni si applicano dunque, oltre che alla società commerciali anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all’articolo 104 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice degli Enti del Terzo settore) e cioè diverse dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte negli appositi registri ; diversi dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L. n. 266/1991 ; diversi dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle  provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della L. n. 383/2000.

In particolare la disposizione ha introdotto la possibilità :

  • di convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma e 2478-bis, del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie;
  • di prevedere che il voto possa essere espresso, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, in via elettronica o per corrispondenza;
  • di prevedere che l’assemblea si possa svolgere anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino necessariamente nel medesimo luogo.

Si stabilisce inoltre che :

  • Le società a responsabilità limitata possono inoltre consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo  2479, quarto comma, del Codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
  • Le società con azioni quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante possono:
    • designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, anche ove lo statuto disponga diversamente;
    • prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del medesimo D.Lgs. n. 58/1998, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto (commi 4 e 5)

Queste disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

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