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Legge di Bilancio 2021

L. N. 178/2020 – Ulteriori misure a sostegno delle imprese

Il comma 266 sostituisce integralmente l’articolo 6 del decreto legge n. 23 del 2020, ampliandone l’ambito di applicazione.

Il primo comma conferma la sostanza del citato articolo 6 e disapplica gli obblighi previsti dal Codice civile per le società di capitali in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, specificando che non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale.

Gli ulteriori commi inseriti nell’articolo 6 del decreto legge n. 23 del 2020 integrano tale previsione, specificando che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo bensì il quinto esercizio successivo.

Nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale l’assemblea è comunque convocata senza indugio dagli amministratori, ed in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonchè delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

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