cancellazione dalla sezione speciale e reiscrizione
Con la cancellazione dalla sezione speciale start-up eseguita d’ufficio con determina del Conservatore per mancata attestazione del mantenimento dei requisiti, la società cancellata esaurisce il periodo di permanenza nella sezione speciale alla stessa riferibile.
La reiscrizione costituisce a tutti gli effetti una nuova iscrizione, e non un prolungamento di quella precedente.
Lo ha chiarito il Ministero dello Sviluppo Economico con la nota del 10 novembre 2020 Prot. 25767, emanata in risposta ad un quesito posto dalla Camera di Commercio di Bolzano in merito al prolungamento dell’iscrizione di una start-up innovativa che, a seguito della cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale ha chiesto, ai sensi dell’art. 38, comma 5, del DL 34/2020, di essere re-iscritta.
La società, che era stata cancellata d’ufficio con determina del Conservatore per mancato deposito dell’attestazione del mantenimento dei requisiti, aveva presentato nuovamente la domanda di iscrizione nella sezione speciale ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.L. n. 34/2020, al fine di continuare a beneficiare del prolungamento di altri dodici mesi del termine di permanenza in una sezione speciale previsto dalla norma stessa.
La norma ha determinato, a causa della sua estrema sinteticità, notevoli incertezze interpretative, non fissando un termine a partire dal quale essa trova applicazione.
Secondo il Ministero, alla disposizione può essere data una duplice interpretazione :
a) si tratta di una proroga del termine del tutto eccezionale e quindi applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto), per le quali pertanto sarebbe consentito un termine di permanenza eccezionale di altri 12 mesi in sezione speciale;
b) si tratta di dilatamento del termine di permanenza nella sezione speciale a regime.
Nel primo caso le imprese iscritte in sezione speciale avrebbero diritto ad una eccezionale permanenza di ulteriori dodici mesi, nel secondo il termine sarebbe di settantadue anziché sessanta mesi.
Secondo il Ministero, alla luce del contesto per il quale è stata emanata la norma (ridurre quanto possibile «l’impatto negativo dell’epidemia per il 2020 su tutto il settore delle startup), una lettura possibile potrebbe essere indirizzata nel senso di considerare l’ampliamento del periodo di permanenza in sezione speciale limitatamente al periodo di crisi epidemica. Pertanto le startup iscritte alla sezione speciale del Registro alla data del 19 maggio 2020 sono le sole che possono rientrare nel regime di dilatazione del termine a settantadue mesi.
Tornando al caso prospettato, la reiscrizione richiesta dalla società cancellata d’ufficio dalla sezione speciale – che si appella a tale disposizione per usufruire di un ulteriore periodo di 12 mesi – costituisce a tutti gli effetti una nuova iscrizione e non un prolungamento di quella precedente, a cui non può essere applicata l’indicazione prospettata dalla circolare n. 3724/C/2020.