Rinnovo automatico dei posteggi per altri dodici anni
Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate, sono rinnovate per la durata di dodici anni.
E’ quanto previsto dai commi 4-bis e 4-ter dell’art. 181, introdotti dalla L. n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”).
Il rinnovo avviene secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico, con modalità che dovranno essere stabilite dalle Regioni entro il 30 settembre 2020 con assegnazione al titolare dell’azienda (sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea), previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, dell’iscrizione nel Registro delle imprese quale ditta attiva, ed ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività.
Al fine di garantire la tutela dell’occupazione, le Regioni hanno facoltà di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione ovvero che, all’esito dei procedimenti, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione.