Categorie
articoli e novità

Svolgimento delle assemblee di società

D.L. n. 104/2020

L’articolo 71 al comma 1 torna sull’argomento delle modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società, stabilendo che alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici – convocate entro il 15 ottobre 2020 – continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.

Riassumendo:

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364 secondo comma e 2478 bis del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, è consentito a tutte le società di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

2. A Società per Azioni, Società in Accomandita per Azioni, Società a Responsabilità Limitata, Società cooperative e Mutue Assicuratrici, è consentita l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie.

Le medesime società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370 quarto comma, 2479 bis quarto comma, e 2538 sesto comma Codice civile.

La disposizione precisa inoltre che non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

3. Le società a responsabilità limitata possono inoltre consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479 quarto comma del Codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

4. Alle società con azioni quotate è consentito ricorrere all’istituto del rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente.

Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135 undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135 novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, in deroga all’art. 135 undecies comma 4 del medesimo decreto.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *