L. N. 77/2020 – Disposizioni temporanee sui princìpi di redazione
L’articolo 38-quater indica i criteri da impiegare nella valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività, con riferimento sia ai bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 (comma 1) sia a quelli dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (comma 2).
In particolare, il comma 1 dispone che nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis primo comma numero 1) del Codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio.
Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all’art. 2427 comma 1 n. 1 C.C.
Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, comprese quelle inerenti ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonchè alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
Inoltre, è previsto che nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva di continuità aziendale di cui all’art. 2423-ter comma 1 n. 1 C.C. può essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.
Dette disposizioni hanno efficacia solo ai fini civilistici.