L. N. 77/2020
I commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 181 introdotti dalla legge di conversione, dispongono che le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 – se non già riassegnate – sono rinnovate per la durata di dodici anni.
Il rinnovo avviene secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico con modalità stabilite dalle Regioni entro il 30 settembre 2020 con assegnazione al titolare dell’azienda – sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea – previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, dell’iscrizione nel Registro delle imprese quale ditta attiva, ed ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività (comma 4-bis).
Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, le Regioni hanno facoltà di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione ovvero che, all’esito dei procedimenti, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione (comma 4-ter).
Si ricorda che l’articolo 1 comma 1180 della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine delle concessioni di commercio su aree pubbliche con scadenza anteriore alla predetta data e in essere al 1° gennaio 2018, con l’esplicito fine di garantire che le procedure per l’assegnazione delle medesime concessioni siano realizzate in un contesto temporale omogeneo.
Si ricorda inoltre, che l’articolo 1 comma 686 della L. n. 145/2019 (legge di bilancio 2019):
– ha escluso dal campo di applicazione del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 di recepimento della direttiva cd. Bolkestein n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche ;
– ha abrogato nel D.Lgs. n. 59/2010 l’articolo 70, concernente la disciplina del commercio al dettaglio su aree pubbliche ed è intervento sull’articolo 16 dello stesso decreto, il quale ai commi 1-4 individua i criteri e le fattispecie nelle quali è obbligatorio il ricorso ad una procedura di selezione tra i diversi candidati potenziali all’esercizio di attività, in regime autorizzatorio, incluse nell’ambito di applicazione del decreto stesso.
Con quanto disposto dal nuovo comma 4-bis è stata esplicitamente esclusa l’applicazione di tali criteri di selezione al commercio al dettaglio su aree pubbliche.