Iscrizione d’ufficio della cancellazione quando non più operativa
Le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato sono soggette alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali, comprese quindi le norme che regolano l’iscrizione del Registro delle imprese così come la cancellazione quando detta sede secondaria dovesse risultare chiusa o inesistente.
In mancanza di risposta da parte dell’imprenditore all’avviso trasmesso dall’ufficio del Registro all’indirizzo PEC dichiarato al momento dell’iscrizione, il giudice del registro può disporre d’ufficio ex art. 2190 c.c. la cancellazione della predetta sede.